Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,».
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri alla categoria degli ufficiali delle Forze di polizia, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti ruoli».

 

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